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Ddl Lavoro approvato l’11 dicembre: le novità introdotte in tema di apprendistato e attuale disciplina


L’11 Dicembre 2024 è stato approvato il Ddl Lavoro, collegato alla legge di Bilancio che consiste in 33 articoli focalizzati sull’introduzione di norme volte a semplificare e regolarizzare in particolare gli ambiti di:  salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  disciplina dei contratti,  adempimento degli obblighi contributivi  e ammortizzatori sociali. Una delle semplificazioni introdotte riguarda il contratto di apprendistato. LA NORMATIVA ATTUALE IN TEMA DI APPRENDISTATO Fra le tipologie contrattuali utilizzabili dalla normativa, l’apprendistato rappresenta un contratto che dà la possibilità di portare avanti parallelamente l’istruzione e la formazione “on the job”, al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani.  I tipi di apprendistato consentiti sono i seguenti:  apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato professionalizzante; apprendistato di alta formazione e ricerca. L’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA PROFESSIONALE Riguarda i giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni, che stanno ancora frequentando un corso di studi, al fine di dare l’opportunità a tali giovani di avere esperienze nel mondo del lavoro e raggiungere una qualifica professionale, la quale potrà essere o di tre anni oppure potrà concludersi con un diploma professionale. Tale tipologia di apprendistato è destinata anche ai giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico che avranno la possibilità di poter ottenere il diploma di istruzione secondaria superiore, e anche a coloro che sono iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore. La durata di tale contratto è di 3 anni per il raggiungimento della qualifica professionale di  anni per  il diploma professionale, durante tale tipo di apprendistato è prevista sia la formazione interna sia la formazione esterna la cui durata deve essere di almeno 400 ore all’anno.  Il contratto è legato ad un piano formativo individuale e all’assegnazione di un tutor. Alla fine dell’apprendistato datore di lavoro e apprendista possono concludere il contratto oppure decidere di farlo proseguire come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  L’APPREDISTATO PROFESSIONALIZZANTE L’ apprendistato professionalizzante ha come scopo il raggiungimento di una qualifica professionale riguarda giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ma in caso il soggetto interessato a diventare apprendista ha una qualifica professionale, il contratto può essere effettuato partendo dall’età di diciassette anni.  Per quanto riguarda la formazione, sono previste: 120 ore di formazione per la durata dei 3 anni di apprendistato al fine di raggiungere competenze di base e trasversali,  Ulteriori ore di formazione per l’raggiungere le competenze tecnico-professionali e specialistiche, che sono stabilite, in base al profilo professionale, dai contratti collettivi. L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA Lo scopo di questo tipo di apprendistato è il conseguire un titolo di studio a livello universitario e di alta formazione, in cui rientrano anche: il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici superiori (ITS), il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Riguarda giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il datore di lavoro che ha l’intenzione di stipulare un contratto di apprendistato di tale tipologia deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa dove lo studente è iscritto, seguendo lo schema definito nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015. Tale protocollo fissa anche la durata e le modalità, di come va svolta la formazione a carico del datore di lavoro e il numero dei crediti formativi spettanti ad ogni studente per la formazione aziendale. La durata minima di tale apprendistato è pari a sei mesi, mentre la durata massima segue le seguenti regole: per l’apprendistato di alta formazione è uguale alla durata di ordinamento dei relativi percorsi; per l’apprendistato per attività di ricerca non può superare tre anni, fatta eccezione la possibilità delle regioni e delle province autonome di contemplare ipotesi di proroga del contratto fino ad arrivare ad un anno nel caso in cui ci siano delle esigenze particolari collegate al progetto di ricerca; per il praticantato per l'accesso alle professioni di ordini professionali viene stabilita in base al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per essere ammessi all'esame di Stato. La durata del contratto non può superare i tre anni, oppure cinque per il settore dell’artigianato   NOVITA’ INTRODOTTE DAL DDL LAVORO  Agli articoli 15, 16 e 18 del DDL Lavoro vengono stabilite le seguenti novità: le risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante sono estese a tutte le tipologie di apprendistato; dopo il conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione, diventa possibile la trasformazione dello stesso, sempre fermo restando l’aggiornamento del piano formativo, in: apprendistato professionalizzante al fine di conseguire una qualificazione professionale ai fini contrattuali fermo restando che esso: dipende dai profili professionali stabiliti per il settore di riferimento come da inquadramento disciplinato nei contratti collettivi. è ammesso per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 anni se l’aspirante apprendista è in possesso di una qualifica professionale), oppure anche per coloro che, superati i 29 anni, siano destinatari di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare quella individuata dalla contrattazione nazionale collettiva; apprendistato di alta formazione e ricerca, tenendo presente: che vanno rispettati i vincoli di durata e le finalità stabilite ai sensi /dell’art.45 del D. Lgs. n. 81/2015 e rispettando i requisiti dei titoli di studio necessari per l’accesso ai percorsi.   Fonti normative: Atto del Senato n. 1264, D. Lgs. n. 81/2015, Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015  


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