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Approfondimento Ddl Lavoro e compatibilità fra cassa integrazione e attività di lavoro


Il DDL Lavoro, collegato alla legge di Bilancio conferma all’art.6 dà la possibilità di: compatibilità del trattamento di integrazione salariale allo svolgimento di attività lavorativa, sia attività di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo, a condizione che ne sia data comunicazione preventiva all'INPS. Gli obiettivi di queste nuove disposizioni sono di cercare di : semplificare le norme allo scopo di rendere meno complicato il reimpiego di chi utilizza gli ammortizzatori sociali,  dare a tali lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa in altre aziende anche durante il periodo indennizzato. LA NORMATIVA ATTUALE IN TEMA DI COMPATIBILITA’ DELLA CASSA INTEGRAZIONE CON L’ATTIVITA’ LAVORATIVA Il D.Lgs. n.148/2015 all’art.8 prevede che: ai lavoratori che svolgono attività di lavoro autonomo o subordinato non vada corrisposto il trattamento di CIG per le giornate di lavoro effettuate  ai lavoratori a tempo determinato di durata minore o uguale a sei mesi il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.  NOVITA’ INTRODOTTE DAL DDL LAVORO IN TEMA DI COMPATIBILITA’ FRA CASSA INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ DI LAVORO Il Ddl Lavoro afferma che: indipendentemente dalla durata del contratto, il diritto al trattamento di integrazione salariale è perso dal lavoratore solo per le giornate in cui svolge attività lavorativa; il lavoratore può svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di CIG senza che egli perda il diritto alla prestazione;  indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro, si verifica la sospensione del trattamento solamente per le giornate di lavoro; la comunicazione preventiva all'INPS è obbligatoria.  Una delle conseguenze di tali novità è data dal fatto che il lavoratore, in caso di reimpiego presso un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha utilizzato i trattamenti di cassa integrazione, non perde il diritto alla prestazione ma percepirà solo il salario spettante e non l'indennità in riferimento alle giornate lavorate.  Il Ddl Lavoro, nelle disposizioni in merito alla compatibilità fra cassa integrazione e attività di lavoro si è ispirato all’orientamento della giurisprudenza che già si era mossa in tale direzione affermando che: se un lavoratore in cassa integrazione da un datore di lavoro n.1 , svolge ed è remunerato nello svolgimento di un’ altra attività di lavoro subordinato o autonomo n.2 ,  il periodo di sospensione del lavoro n.1 con diritto all'integrazione salariale non comporta la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo in cui ha lavorato presso il datore di lavoro n.2 ma comporta solo una diminuzione dell'integrazione stessa in proporzione a quanto percepito nell’ attività lavorativa n.2.  Inoltre in precedenza, anche l'Inps si era espresso in termini di compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato e sulla possibilità di cumulo del relativo reddito sottolineando: in un primo tempo, l'incompatibilità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con i trattamenti in oggetto, ma successivamente, l’Inps aveva dimostrato un avvicinamento all’orientamento della giurisprudenza, come analizzato sopra, affermando che, nel caso in cui il lavoratore autonomo dia dimostrazione che il compenso percepito per l’attività lavorativa svolta è minore all'integrazione stessa, allora egli avrà diritto ad una quota rappresentata dalla differenza fra: l’intero importo spettante per l’integrazione salariale e il reddito percepito per l'attività svolta.  IL DDL LAVORO CONFERMA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’INPS Il Ddl Lavoro conferma e ribadisce l'obbligo della comunicazione preventiva all'INPS dell'inizio della nuova attività di lavoro. Si sottolinea, infatti, che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale qualora non abbia effettuato la preventiva comunicazione indirizzata alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di dove svolge l'attività.  Si evidenzia che, nel caso di lavoro dipendente, rimangono sempre valide le comunicazioni relativamente al rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro che impiega il soggetto in cassa integrazione, tranne nel caso in cui sia un'agenzia di somministrazione, poiché, in tale situazione la normativa prevede che la comunicazione inviata dalle agenzie interinali sulla stipula di contratti di lavoro, sia da effettuarsi entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione.  Fonti normative: Atto del Senato n.1264,  D. Lgs. n. 81/2015, D.Lgs n.148/2015


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