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Un aiutino dall’Agenzia delle entrate al patto di famiglia


Risoluzione n.12/2025.  L’esigenza di continuità dell’impresa, individuale o collettiva, nel passaggio generazionale riguarda quasi ottantamila imprenditori ogni anno, e con l’arrivo dei boomer al passaggio di consegne il dato aumenterà sensibilmente. Si tratta dunque di un tema rilevante, per la tenuta del sistema produttivo e occupazionale. Per agevolarlo il legislatore è intervenuto tempo fa (la L. 14 febbraio 2006 n. 55, ha integrato il codice civile con gli articoli a 768 bis/octies) con l’introduzione del patto di famiglia, contratto con cui “l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti” (art. 768 bis c.c.). Ci si proponeva in particolare di ridurre i vincoli all'imprenditore dovuti al necessario rispetto della quota di legittima, spettante in sede successoria principalmente ai suoi discendenti e al coniuge (art. 536 c.c.), che non possono rinunciarvi (art. 557 c. 2 c.c.) né disporne finché l’imprenditore è in vita, perché si tratterebbe di un patto successorio, vietato dall’458 c.c. In deroga a questo divieto, col patto di famiglia (l’art. 458 espressamente oggi lo “fa salvo”) agli assegnatari è consentito ed imposto di liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; ” che può essere pattuita anche in natura, ma soprattutto, “quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione” e quindi non può essere contestato in sede successoria. In pratica il figlio che riceve l'azienda dal padre paga con i suoi soldi i suoi fratelli e sorelle ed il coniuge dell'imprenditore, e li tacita da subito, prima della morte del padre, così non potranno un domani impugnarne la successione e mettere in discussione la titolarità dell'azienda o della quota sociale ricevuta in eredità. Nella prassi l’istituto non ha avuto il successo sperato, sia perché il discendente di solito non ha le risorse per soddisfare i legittimari, sia perché il fisco (Circ. n.3/2008 e n.18/2013) applicava a questo trasferimento le aliquote previste per la donazione tra fratelli o sorelle, con franchigia fino a 100. 000 euro e aliquota del 6 per cento (art. 56 D.lgs 346/1990, TUS). Con la Risoluzione n.12E 2025 l’agenzia si allinea invece alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 29506/2020, 19561/2022, 19627/2024) e passa ad una tassazione decisamente più favorevole, applicando aliquote e franchigie previste tra genitori e discendenti: rispettivamente 4% e 1.000.000. Ripercorrendo le argomentazioni della giurisprudenza la circolare rammenta che l’obbligo di liquidazione dell’assegnatario, non ha infatti “fonte negoziale ma legale”, si tratta di un “elemento necessario, imposto dalla legge”, e, come avviene per l’onere gravante la donazione (che se benefica terzi determinati “si considera donazione” a loro favore ex art. 58 TUS), si considera “donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario”. Non viene estesa dalla Circolare (ma nemmeno dalla Cassazione) a questa “attribuzione compensativa” l’esenzione totale da imposta prevista dall’art. 3 c. 4 ter TUS per l’attribuzione al beneficiario dell’azienda o della partecipazione, quando ne sussistono i presupposti. A maggior ragione la tassazione agevolata, ma non l’esenzione, varrà per il caso, frequente, in cui sia l’imprenditore a liquidare i legittimari, adempiendo (ex art. 1180 c.c.)  all’obbligo spettante al beneficiario.


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