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VUOTO A RENDERE SU CAUZIONE - STABILITE LE MODALITà PER LA SPERIMENTAZIONE SU BASE VOLONTARIA DI UN SISTEMA DI RESTITUZIONE DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI DESTINATI ALL'USO ALIMENTARE


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2017, il Decreto 3 luglio 2017, n. 142, recante "Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, nonchè le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi. Il vuoto a rendere è un sistema che permette il riutilizzo delle confezioni evitando, dunque, che finiscano in discarica. E' una forma di riciclo dai molteplici vantaggi economici e ambientali. Il decreto - in vigore dal 10 ottobre 2017 - dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 219-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'art. 39 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche: a) di tipo primario; b) riutilizzabili; c) conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 2 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»; d) destinati all'uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale; e) serviti al pubblico nei punti di consumo; f) di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri. Gli esercenti (individuati come soggetti che nell'esercizio della loro attività professionale somministrano al pubblico birra o acqua minerale nel punto di consumo) potranno aderire, su base volontaria, al sistema del vuoto a rendere compilando il modulo predisposto (Allegato 1 del presente decreto) al momento dell'acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili. Il modulo, una volta compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso per via telematica all'indirizzo vuotoarendere@minambiente.it o attraverso altre modalità che saranno indicate sul sito web del Ministero, o consegnato al distributore nel caso di filiera di tipo lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto al momento della consegna da parte di quest'ultimo dell'imballaggio pieno. L'adesione dell'esercente al sistema del vuoto a rendere è ammessa anche in caso di somministrazione, nello stesso punto di consumo, di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili. Il meccanismo si basa sul sistema del deposito cauzionale. Gli esercenti aderenti alla filiera dovranno versare una cauzione contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto. Il valore unitario della cauzione è proporzionale al volume dell'imballaggio e ricompreso tra i cinque e i 30 centesimi di euro, sulla base dei parametri indicati nella tabella riportata all'Allegato 2 del presente decreto. L'importo della cauzione in nessun caso potrà comportare un aumento del prezzo di acquisto per il consumatore e rimane invariato in tutte le fasi di commercializzazione della filiera (art. 4, commi 1 e 2). Il Ministero dell'Ambiente dovrà predisporre un registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione e a pubblicarlo sul sito web istituzionale aggiornandolo con cadenza mensile. Il Ministero concederà a questi operatori un attestato di benemerenza, che potrà essere esposto nei punti di consumo (art. 5, commi 2 e 3). La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo. Per scaricare il testo del decreto clicca qui. Per scaricare il modulo di adesione alla filiera clicca qui. Fonte: http://www.tuttocamere.it


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