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TARSU: TASSA RIDOTTA DEL 40% SE SI VERIFICA DISSERVIZIO NELLA RACCOLTA - NUOVA ORDINANZA DELLA CASSAZIONE


Il presupposto di riduzione della TARSU va identificato nel fatto obiettivo di mancato o insufficiente servizio di raccolta dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile o meno alla responsabilità dell'Amministrazione comunale. La sussistenza del diritto alla riduzione della tassa rifiuti deve essere accertata dal giudice del merito, con onere della prova a carico del contribuente. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 22531 del 27 settembre 2017. La vicenda. Il Comune di Napoli notificava ad un albergo, attraverso l'agente di riscossione Equitalia Polis Spa, un avviso di pagamento per TARSU relativa all'annualità 2008. L'albergo impugnava l'avviso, con ricorso accolto dalla sentenza di primo grado, poi riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale ultima ha ritenuto invece legittimo l'avviso di pagamento emesso dal Comune. Il contribuente adiva pertanto la Cassazione lamentando: 1) l'applicazione regolamentare di tariffe Tarsu differenziate tra stabili alberghieri e case di civile abitazione; 2) il mancato riconoscimento del diritto alla riduzione del tributo in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli. La Cassazione non ha accolto il primo motivo di ricorso. In tema di TARSU, afferma la Suprema Corte, "è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5.2.1997 n.22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente". La Corte di Cassazione ha invece accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del diritto alla riduzione del tributo (dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa), in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Napoli. Tali disfunzioni non deriverebbero da imprevedibili impedimenti organizzativi, né sarebbero giustificabili alla luce del regolamento comunale per l'applicazione della Tarsu (secondo il quale il diritto alla riduzione non spetta qualora Il disservizio sia determinato "da situazioni emergenziali legate alla saturazione degli impianti terminali di conferimento del rifiuti solidi urbani"). La Corte richiama l'art. 59, comma 4, del D.Lgs 507/1993, il quale prevede che "se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2". Tale secondo periodo afferma testualmente che "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita". La riduzione "spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito e attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente". Pertanto, secondo la Suprema Corte, la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che si è basata sull'assenza di responsabilità del Comune di Napoli, non è condivisibile, in quanto si fonda su un elemento non previsto dalla norma sulla riduzione dell'imposta: il diritto alla riduzione esula infatti da ogni valutazione sulla responsabilità o meno del Comune. Va, pertanto, disapplicato il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione TARSU, subordinandone il riconoscimento ad elementi - quale quello della responsabilità dell'Amministrazione - diversi ed ulteriori da quelli prescritti dall'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993. Per scaricare il testo della Ordinanza n. 22531/2017 clicca qui. Fonte: http://www.tuttocamere.it


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