Studio Dorighelli
Contattaci

STUDIO DORIGHELLI

2017: semplificati gli obblighi del 5 per mille - enti di volontariato


Sulla G.U. 185 del 9.8.2016 è stato pubblicato il DPCM 7 luglio 2016 che ha apportato modificazioni al DPCM 23.4.2010, in particolare introducendo l'articolo 6 bis all'originario testo, l'articolo 6 bis viene titolato "Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille"; ad oggi non risultano aggiornate le informazioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate né quelle presenti sul sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le modificazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del DPCM 7 luglio 2016, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017. La richiesta di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (quella che si invia entro giugno alla DRE da parte delle Associazioni di volontariato) presentata per il 2016 esplica effetti anche per gli anni successivi. Quindi nel 2017 non sarà più da presentarsi né la richiesta di iscrizione negli elenchi né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (comma 1 art. 6 bis). La sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà perde efficacia nel caso di sostituzione del legale rappresentante e, in questo caso, il nuovo rappresentante deve trasmettere una nuova dichiarazione con la data di nomina e di quella di iscrizione all'ente della ripartizione del contributo (comma 3). Se nulla è variato, incluso il legale rappresentante, non vi è alcun adempimento da porre in essere, l'Agenzia delle Entrate formerà entro il 31 marzo gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ente dovrà verificare di essere inserito negli elenchi stessi, eventuali correzioni di errori o variazioni possono essere richieste dal legale rappresentante dell'ente entro il 20 maggio presso la D.R.E. competente. Il DPCM 7 luglio 2016 apporta inoltre modificazioni all'articolo 12 del DPCM 23.4.2010, in materia di rendicontazione delle somme ricevute a titolo di 5 per mille; in sostanza gli obblighi relativi al rendiconto possono così essere sintetizzati: obbligo di redigere il rendiconto (il fac simile è presente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, può essere utilizzato il seguente L I N K ) accompagnato da un relazione illustrativa entro un anno dalla ricezione degli importi (di qualsiasi importo sia il riparto ricevuto); obbligo di conservazione del rendiconto e della relazione illustrativa per 10 anni; obbligo di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con allegata la copia di un documento di identità del legale rappresentante (nel caso di acquisto di autovetture e/o ambulanze dovrà essere trasmessaanche la dichiarazione di cui al punto successivo), entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'obbligo di cui al precedente punto 1 ( - in pratica entro 395 giorni dalla ricezione del contributo -per l'anno 2016 la trasmissione poteva essere effettuata, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - utilizzando il link di cui sopra - o con raccomandata a.r. indirizzata allo stesso Ministero, oppure via PEC); le linee guida predisposte dal Ministero del Lavoro raccomandano di indicare nel messaggio o nella busta "Rendiconto 5 per mille dell'Irpef"; Le linee Guida predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il 2010 indicano inoltre (nel DPCM non vi è traccia di tale indicazione) che I documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5 per mille dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento. (in pratica sulla fattura o sul documento è necessario che venga apposta la dicitura " spesa sostenuta interamente - oppure parzialmente per €. ... - con il contributo del 5 per mille dell'Irpef relativo all'anno.....) - Per l'acquisto di autovetture e/o ambulanze le linee guida del Ministero prevedono che l'Ente dovrà trasmettere una dichiarazione in cui si certifica che tale acquisto non sia stato oggetto di altri contributi pubblici. Inoltre dovranno essere specificati la targa ed il modello dell'autovettura/ambulanza acquistata. a campione potranno essere effetttati controlli delle rendicontazioni presso gli enti beneficiari (in un solo caso nei confronti di un ente da noi assistito è stato effettuato un controllo da parte di ispettore della sede provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, controllo peraltro conclusosi senza alcun rilievo). Si rammenta che ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del DPCM 23.4.2010 le somme ricevute a titolo di 5 per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille, essendo tali somme erogate ai fini di utilità sociale. Il DPCM 7 luglio 2016 introduce inoltre all'articolo 13 del DPCM 23.4.2010 un'ulteriore causa di recupero delle somme corrisposte, e cioè quella consistente nell'accertamento che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario (introduzione della lettera a/bis al comma 1 dell'articolo 13); viene altresì modifcato il comma 3 dell'articolo 13, prevedendo che il recupero del contributo comporta l'obbligo per l'ente di riversarlo all'erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, rivalutando l'importo con gli indici Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione del contributo stesso; ove non si provveda al riversamento del contributo, maggiorato di quanto sopra detto, viene disposto il recupero coattivo, restando comunque salva l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative (nelle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene indicato che nel caso di dichiarazioni mendaci il Ministero trasmette altresì gli atti all'autorità giudiziaria). Fonte: http://www.studiofranco.eu


Professionisti

Conosci il team

Richiesta informazioni


Hai raggiunto il limite di caratteri consentiti.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

Il titolare del trattamento dati è Studio Dorighelli e dichiara che i dati acquisiti tramite il presente form verrà trattato nel seguente modo:

  • è utilizzato per l’evasione dell’attuale richiesta di informazioni/acquisto/iscrizione fino al suo espletamento e per nessuna ulteriore attività.
  • è conservato presso gli archivi aziendali senza data limite, fino a cancellazione autonomamente da parte dell’utente, volontaria da parte del Titolare o su esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’utente.
  • è conservato per conto del Titolare da KUMBE, mantainer del Titolare per i servizi digitali, negli archivi cloud e relativi backup a loro volta gestiti in ottemperanza al GDPR per tutta la durata contrattuale con il Titolare -che ne può disporre in ogni momento- e fino a successiva cancellazione.
  • non verrà ceduto ad altri terzi, non verrà utilizzato per campagne di marketing salvo non sia contestualmente autorizzata tale opportunità.
  • verrai profilato in base alle informazioni contenute e il dato potrà essere utilizzato per elaborazione statistica.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Dove siamo

Studio Dorighelli
Corso Bettini, 58
38068 Rovereto (TN)
Tel: (+39) 0464 434955
Tel: (+39) 0464 433789
Fax: (+39) 0464 316095
info@studiodorighelli.it

ODC TRENTO

Grazie!

Ti abbiamo inviato un'email. Per attivare la newsletter clicca sul link che troverai nel messaggio, grazie!

Iscriviti alla nostra newsletter


Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Annulla