Studio Dorighelli
Contattaci

STUDIO DORIGHELLI

Agevolazioni prima casa anche per i ruderi (le 'unità collabenti') Cass. 16 febbraio 2025, n.3913


Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa (art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), devono essere riconosciute anche alle unità immobiliari “collabenti”, censite in catasto con la categoria F2, senza rendita catastale a causa del loro livello di degrado.La Cassazione, come per le unità in corso di costruzione o definizione (F3 e F4), conferma che per fruire dei benefici fiscali basta che l'immobile sia suscettibile di essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all'uso abitativo” e che nel rogito l’acquirente si impegni a destinarlo a propria abitazione, realizzandola poi entro tre anni dalla registrazione dell'atto. Le unità immobiliari vengono censite in catasto, che ne costituisce un’anagrafe essenzialmente fiscale, in funzione della loro potenziale “autonomia funzionale e reddituale”, e distinte in categorie e classi proprio in funzione di quanto rendono, e possono quindi essere tassate.Mentre per le unità immobiliari "dotate di autonomia funzionale e reddituale" (art. 2 DM2 gennaio 1998 n.28) sussiste l’obbligo di accatastamento, per quelle che non hanno queste caratteristiche l’accatastamento è facoltativo, e può essere effettuato senza rendita catastale ma “con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso” nelle categorie fittizie “F”, necessarie ove si intenda procedere, ad esempio, alla loro alienazione.Sono le aree urbane (F1), i fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione (F3) o di definizione (F4), i lastrici solari (F5) e le “costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado”, le cosiddette “unità collabenti”, dall'etimo latino collabi, collapsus, come ci ricorda la Cassazione, censiti alla categoria F2 (categorie istituite con DM 2 gennaio 1998 n.28, cui si aggiungono le categorie F6 e F7 istituite con le Circolari 1/2009 e 18/2017).Sulle unità collabenti si era già concentrata l’attenzione dell’agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n.357 del 30 agosto 2019, negando le agevolazioni, sia perché si tratta di immobili stabilmente inidonei a soddisfare esigenze abitative e “il legislatore intende agevolare non già progetti futuri bensì l’attuale e concreta utilizzazione dell’immobile come propria abitazione”, sia perché non sono tassabili, nemmeno ai fini IMU, né come fabbricati né come aree edificabili (Cass n.23081/2017). Si tratta infatti di ruderi, immobili pericolanti, privi di allacci ai servizi tecnologici (acqua, energia elettrica, gas).Le agevolazioni venivano invece riconosciute alle unità in corso di costruzione o di definizione, perché iscritte in categorie necessariamente provvisorie (dai 6 ai 12 mesi, Circ. A.T. n.15232-2002-e n. 4 2009), poi sostituite con le categorie definitive A, che ne prevedono l’abitabilità.Con la sentenza n. 3913 del 16 febbraio 2025, la Suprema Corte, ha invece esteso alle unità collabenti le agevolazioni, poiché non si “esige l'idoneità abitativa dell'immobile già al momento dell'acquisto” ma la “suscettibilità dell'immobile acquistato ad esservi destinato, con i dovuti interventi edilizi”.Non sono oggetto di tassazione ai fini IMU solo perché manca la rendita catastale che ne costituisce la base imponibile, che sarebbe dunque zero, ma restano fabbricati, anch’essi “suscettibili di concreta finalizzazione abitativa”.La ratio dell’agevolazione, del resto, non viene meno se i fabbricati non sono “ultimati o in corso di ultimazione”, se ne favorisce, anzi, il recupero e si incoraggia “lo sviluppo dell’edilizia abitativa mediante l’incremento quantitativo delle costruzioni”.Resta ovviamente necessario che dal rogito emerga l’impegno dell’acquirente di adibire il fabbricato o una sua porzione “a propria abitazione” e “che risulti in tale destinazione completato nel termine triennale di decadenza stabilito dall’art. 76 comma 2 D.P.R. n.131/1986, per l’esercizio del potere di accertamento dell’ufficio”.In attesa che la decisione della Suprema Corte venga confermata dalla prassi dell’agenzia, viste le profonde e convincenti motivazioni, potrà essere seguita dalla prassi contrattuale e notarile. E non si tratterà di casi isolati, perché, come rilevato dall’OMI (l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) gli immobili censiti nella categoria catastale F/2 sono più di mezzo milione, e sono in aumento, specie nel Centro-Sud e nelle aree montane.  


Professionisti

Conosci il team

Richiesta informazioni


Hai raggiunto il limite di caratteri consentiti.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

Il titolare del trattamento dati è Studio Dorighelli e dichiara che i dati acquisiti tramite il presente form verrà trattato nel seguente modo:

  • è utilizzato per l’evasione dell’attuale richiesta di informazioni/acquisto/iscrizione fino al suo espletamento e per nessuna ulteriore attività.
  • è conservato presso gli archivi aziendali senza data limite, fino a cancellazione autonomamente da parte dell’utente, volontaria da parte del Titolare o su esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’utente.
  • è conservato per conto del Titolare da KUMBE, mantainer del Titolare per i servizi digitali, negli archivi cloud e relativi backup a loro volta gestiti in ottemperanza al GDPR per tutta la durata contrattuale con il Titolare -che ne può disporre in ogni momento- e fino a successiva cancellazione.
  • non verrà ceduto ad altri terzi, non verrà utilizzato per campagne di marketing salvo non sia contestualmente autorizzata tale opportunità.
  • verrai profilato in base alle informazioni contenute e il dato potrà essere utilizzato per elaborazione statistica.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it.

Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Dove siamo

Studio Dorighelli
Corso Bettini, 58
38068 Rovereto (TN)
Tel: (+39) 0464 434955
Tel: (+39) 0464 433789
Fax: (+39) 0464 316095
info@studiodorighelli.it

ODC TRENTO

Grazie!

Ti abbiamo inviato un'email. Per attivare la newsletter clicca sul link che troverai nel messaggio, grazie!

Iscriviti alla nostra newsletter


Dichiarazione in merito al GDPR (Regolamento Generale Protezione dei Dati)

In caso di sottoscrizione Newsletter dovrai confermare l’iscrizione per mezzo di mail di conferma inviata all’indirizzo inserito. In tal caso il trattamento prevede:

  • la profilazione dell’utente in gruppi, status, preferenze secondo quanto indicato e dedotto dalle informazioni inviate tramite il form o successiva autonoma profilazione.
  • l’utilizzo del dato per l’invio di comunicazione a mezzo digitale (email, whatsapp) e non (cartaceo) avente scopo informativo/commerciale.
  • l'utilizzo della mail per la generazione di campagne marketing e informative personalizzate, digitali e non.
  • la policy privacy completa puoi trovarla al link www.studiodorighelli.it/privacy. Per ogni informazione o richiesta puoi scriverci all'indirizzo info@studiodorighelli.it

Annulla