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Approfondimento e analisi di un rapporto di lavoro 'speciale': il rapporto di lavoro domestico. Analogie e differenze rispetto al rapporto di lavoro subordinato art. 2094 c.c.


Il rapporto di lavoro domestico, disciplinato dalla Legge n. 339/1958 e dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, rappresenta un rapporto di lavoro definito come “speciale” poiché presenta delle differenze rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.  E’ necessario pertanto effettuare un’analisi accurata di tale tipologia di rapporto di lavoro, poiché esso non riguarda solamente coloro che svolgono lavori domestici e di assistenza di anziani ma anche altre categorie di lavoratori che si ritiene utile conoscere. Inoltre, il trattamento normativo, retributivo e previdenziale dei lavoratori domestici presenta delle caratteristiche che si distinguono in diversi aspetti da quelle del rapporto di lavoro subordinato come definito dall’ 2094 del codice civile che saranno poste in evidenza in questo approfondimento. QUALI MANSIONI SVOLGONO I LAVORATORI DOMESTICI?  Definizione e caratteristiche dei lavoratori domestici Per lavoratori domestici si intendono le seguenti categorie di lavoratori che svolgono la propria attività per le necessità della vita familiare del datore di lavoro: Addetti alle mansioni familiari quotidiane: collaboratori domestici, assistenti familiari, badanti, camerieri, cuochi, governanti, baby sitter. Addetti ai servizi complementari: giardinieri, autisti, segretari privati. SI PUO’ INSTAURARE UN RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO IN PRESENZA DI VINCOLI DI PARENTELA CON IL DATORE DI LAVORO? In presenza di legami familiari tra datore di lavoro e lavoratore, si presume che le prestazioni siano motivate da ragioni affettive. A supporto di questo aspetto è intervenuto il  DPR n. 1403/1971, secondo il quale, l'obbligo assicurativo può sussistere se viene dimostrata l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro. COME SI POSSONO INQUADRARE LE VARIE CATEGORIE DI LAVORATORI DOMESTICI?  Il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico 8 settembre 2020 prevede i seguenti livelli: Livello A: assistenti familiari, non addetti all’assistenza di persone, che svolgono mansioni esecutive e sotto il controllo del datore di lavoro. Livello A super: addetti alla compagnia di persone autosufficienti. Livello B: assistenti familiari con competenze di tipo esecutivo di pulizia, custodi di abitazioni provate, camerieri, autisti. Livello B super: assistenti familiari con maggiore responsabilità ed autonomia, come assistenti alla cura di persone autosufficienti. Livello C, assistenti familiari con specifiche conoscenze di base. Livello C super: assistenti a persone non autosufficienti. Livello D: assistenti che posseggono requisiti professionali  Livello D super: assistenti che posseggono requisiti formativi come educatore professionale. Il CCNL prevede l'assunzione di personale per: assistenza notturna a soggetti autosufficienti, assistenza notturna a soggetti non autosufficienti. QUALI SONO LE MODALITA’ DI ASSUNZIONE DEI LAVORATORI DOMESTICI E GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO? Il contratto deve essere redatto in forma scritta con firma di entrambe le parti, specificando gli orari di servizio e la natura discontinua della prestazione. Per il personale che risiede presso il datore di lavoro è obbligatorio garantire 11 ore consecutive di riposo nell'arco delle 24 ore. Servizio Notturno Secondo l'art. 11 del CCNL Lavoro Domestico, è possibile assumere personale dedicato esclusivamente al servizio notturno (dalle 21:00 alle 8:00). Tale assunzione richiede necessariamente la forma scritta. Sostituzione nei Giorni di Riposo per i datori che impiegano assistenti a tempo pieno di livello C super o D super, è consentita l'assunzione di personale sostitutivo per coprire i periodi di riposo dei lavoratori principali che assistono persone non autosufficienti.  Periodo di Prova: 30 giorni effettivi per personale convivente e livelli D super/D, 8 giorni effettivi per altre categorie È richiesta forma scritta. Non va effettuato il modello Unilav come per i rapporti di lavoro subordinato, ma va effettuata una denuncia di inizio attività che vale sia ai fini Inps dia ai fini Inail. COME SONO TUTELATI PER LA MALATTIA I LAVORATORI DOMESTICI? Il lavoratore deve: Comunicare tempestivamente l'assenza Fornire certificato medico entro 2 giorni La conservazione del posto varia in base all'anzianità: 10 giorni: fino a 6 mesi 45 giorni: 6 mesi-2 anni 180 giorni: oltre 2 anni Trattamento Economico in Malattia Retribuzione garantita: 8 giorni/anno: anzianità fino a 6 mesi 10 giorni/anno: 6 mesi-2 anni 15 giorni/anno: oltre 2 anni QUALI TUTELE HANNO I LAVORTORI DOMESTICI IN CASO DI INFORTUNIO E QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DA SVOLGERE IN TALE CASO?  Spetta l’indennità INAIL dal 4° giorno nelle seguenti misure:  60% fino al 90° giorno In caso di infortunio durante l'attività lavorativa domestica, il datore di lavoro è tenuto a: in casi di Infortunio Lieve (fino a 3 giorni): non è richiesta alcuna denuncia formale, non c’è nessuna indennità INAIL prevista. in casi di Infortunio Medio (4 giorni o più): sussiste l’obbligo di comunicazione all'INAIL entro 48 ore, è necessaria presentazione del certificato medico, per prognosi superiori a 30 giorni va effettuata la denuncia anche alle Forze dell'Ordine. in casi di Infortunio Grave: è necessario effettuare la denuncia immediata (entro 24 ore) in caso di morte o pericolo di vita. QUALI TUTELE HANNO LE LAVORATRICI DOMESTICHE IN CASO DI MATERNITA’ E QUALI ADEMPIMENTI SONO NECESSARI?  Alle lavoratrici domestiche in maternità spetta il periodo di Congedo Obbligatorio nelle seguenti misure: 2 mesi pre-parto 3 mesi post-parto Estensione in caso di parto anticipato/posticipato Documentazione Necessaria Certificato medico di gravidanza Trasmissione telematica all'INPS Dati identificativi completi Opzioni Alternative: possibilità di congedo post-parto di 5 mesi, flessibilità nell'astensione (1 mese pre-parto e 4 post-parto) Aspetti Economici L’indennità di Maternità spettante è data dall’ 80% del salario convenzionale. QUALI TIPI DI PERMESSI RETRIBUITI SONO CONSENTITI PER I LAVORATORI DOMESTICI? Permessi per Visite mediche e rinnovi di permesso di soggiorno i collaboratori domestici hanno diritto a permessi retribuiti per: visite mediche con documentazione, procedure per il permesso di soggiorno, pratiche di ricongiungimento familiare nelle seguenti misure: Lavoratori conviventi: 16 ore annuali Lavoratori conviventi fino a 30 ore settimanali: 12 ore annuali Lavoratori non conviventi con almeno 30 ore: 12 ore annuali Lavoratori non conviventi sotto 30 ore: proporzionale all'orario effettivo. Matrimonio i collaboratori domestici hanno diritto in caso di matrimonio a: 15 giorni di calendario retribuiti fruibile entro un anno dalla celebrazione necessaria documentazione comprovante non convertibile in indennità in caso di dimissioni Nascita Figlio per i lavoratori padri ai collaboratori domestici  spettano permessi retribuiti per il padre secondo la normativa vigente Formazione e Studio ai lavoratori domestici spettano in caso di frequenza di corsi formativi o di studio: 40 ore annue retribuite (contratto tempo pieno e indeterminato) 64 ore per corsi Ebincolf Utilizzabile per formazione rinnovo permesso soggiorno. I LAVORATORI DOMESTICI QUALO REGOLE DEVONO RIPETTARE IN TEMA DI ORARIO DI LAVORO E QUAL E’ L’ ORARIO MASSIMO CONSENTITO. I lavoratori domestici conviventi possono lavorare fini a 10 ore non consecutive al giorno, per un totale di 54 ore settimanali mentre i lavoratori non conviventi possono lavorare fino a 8 ore non consecutive al giorno, per un totale di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni Il personale convivente ha diritto a: 11 ore consecutive di riposo giornaliero, 2 ore di pausa pomeridiana non retribuita (se l'orario di lavoro è compreso tra 6:00-14:00 o le 14:00-22:00). I CONTRIBUTI VERSATI PER LAVORO DOMESTICO COSA GARANTISCONO AL LAVORATORE ? I contributi per lavoro domestico vengono versati trimestralmente dal datore di lavoro al fine di garantire le prestazioni pensionistiche, tale importo varia in base all’orario di lavoro settimanale svolto: in caso di rapporti di lavoro con orario settimanale pari o minore alle 24 ore, le aliquote contributive per lavoro domestico sono tre e variano in base all’importo della retribuzione oraria, comprensiva della quota di tredicesima mensilità e, per i rapporti di lavoro conviventi, le quota del vitto e dell’alloggio. in caso di rapporti di lavoro con orario settimanale pari o di oltre 25 ore, l’aliquota contributiva per lavoro domestico è in misura fissa e deve essere pagata per ogni ora retribuita nel trimestre di riferimento.   Fonti normative: Legge n. 339/1958, CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico 8 Settembre 2020, DPR n. 1403/1971.


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