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Dichiarazione dei redditi 2025 (redditi prodotti nel 2024): obbligati e esonerati alla presentazione


Chi è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel 2024 i contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito 1 che hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero. In particolare: i lavoratori dipendenti che nel 2024 hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2025) 2 i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo 3 i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte 4 i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto 5 i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente 6  i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF 7 i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva 8 i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva 9 Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da acconti versati nello stesso anno. Chi è esonerato a presentare la dichiarazione dei redditi (esonero per tipologia di reddito) È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente alcuni tipi di reddito, se si sono verificate particolari condizioni. 10  Reddito dell’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati 11 Reddito da lavoro dipendente o pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio 12 Reddito dell’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati + Reddito da lavoro dipendente o pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta (precedenti 1 + 2) 13 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto 14 Percezione di redditi esenti, ad esempio: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte alcune borse di studio pensioni di guerra pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili sussidi a favore degli hanseniani pensioni sociali Percezione di redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), come ad esempio gli interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico Percezione di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come ad esempio gli interessi sui conti correnti bancari o postali oppure i redditi derivanti da lavori socialmente utili   Chi è esonerato a presentare la dichiarazione dei redditi (esonero per limite di reddito) È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente alcuni tipi di reddito, entro alcuni limiti di reddito, se si sono verificate particolari condizioni. 15 Si riporta la tabella sintetica qui sotto: TIPO DI REDDITO LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a) CONDIZIONI Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*)) 500   Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**) 8500 Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so- no spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione. Pensione + altre tipologie di reddito (**) 8.500 Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.) 7.500 (pensione) 185,92 (terreni) Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli 8.500   Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale     5.500   Compensi derivanti esclusivamente da attività in bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche 30.658,28       Compensi da attività sportive     15.000 Derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo Derivanti esclusivamente da attività nel settore del professionismo svolte da atleti under 23 (*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu. (**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze. In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. Note:1. in genere, i titolari di partita IVA2. nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite3. se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero4. anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 20255. per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa6. ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte7. in tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,338. da indicare nei quadri RT e RM9. questi soggetti presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 202510. l’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il trattamento integrativo11. l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale12. a condizione che le detrazioni per coniuge e familiari a carico richieste siano spettanti e non siano dovute le addizionali regionale e comunale 13. valgono i riferimenti note 11 e 1214. sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Valgono i riferimenti note 11 e 1215. l’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il trattamento integrativo


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