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Frontalieri Italia-Svizzera: nuove regole fiscali nelle dichiarazioni dei redditi 2025


Redditi 2025: cosa cambia con il nuovo accordo fiscale per i lavoratori transfrontalieri Italia-Svizzera L’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sottoscritto il 23 dicembre 2020 e ratificato con la Legge n. 83/2023 in vigore dal 17 luglio 2023, ha introdotto cambiamenti significativi nel regime fiscale transfrontaliero, le cui disposizioni sono diventate effettivamente operative dal 1° gennaio 2024. Queste modifiche, frutto di anni di negoziati, impattano migliaia di lavoratori italiani impiegati nei Cantoni svizzeri di Ticino, Grigioni e Vallese. Sebbene il nuovo regime sia già attivo, sarà nel 2025 che i nuovi frontalieri dovranno confrontarsi concretamente con queste disposizioni, presentando per la prima volta la dichiarazione dei redditi in Italia secondo le nuove regole, riferita ai redditi percepiti nel 2024. Nuova definizione di frontaliere Secondo il nuovo accordo, viene ridefinita la figura del frontaliere: si tratta di chi risiede entro 20 km dal confine e lavora nell’area di frontiera dell’altro Stato, tornando quotidianamente al proprio domicilio. Questa definizione più precisa aiuta a identificare chiaramente chi rientra nel regime fiscale specifico. Sistema di doppia tassazione per i nuovi frontalieri La principale novità è l’introduzione della “tassazione concorrente” per i nuovi frontalieri, ovvero coloro che sono stati assunti dopo il 17 luglio 2023. Per questi lavoratori: il reddito sarà tassato in Svizzera alla fonte, con aliquota ridotta all’80% dell’ordinaria contemporaneamente, lo stesso reddito sarà soggetto all’IRPEF in Italia verrà riconosciuto un credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera Regime transitorio per i “vecchi frontalieri” I cosiddetti “vecchi frontalieri”, assunti prima del 17 luglio 2023, beneficiano di un regime transitorio che garantisce continuità: continueranno a essere tassati esclusivamente in Svizzera per l’intera durata della loro attività lavorativa in territorio elvetico, con alcune fonti che parlano di “fino alla pensione” e non solo fino al 2033 la data del 2033 si riferisce principalmente alla scadenza del meccanismo di ristorni (quando la Svizzera cesserà di versare all’Italia il 40% dell’imposta alla fonte prelevata sui redditi dei vecchi frontalieri) non dovranno quindi presentare dichiarazione dei redditi in Italia per questi redditi il regime resta valido anche in caso di cambio di datore di lavoro o periodi di disoccupazione, purché mantengano la residenza nei comuni di confine e il rientro giornaliero in Italia Scambio automatico di informazioni È stato implementato un sistema di scambio dati tra le autorità fiscali dei due paesi: l’autorità fiscale svizzera trasmette i dati relativi ai redditi entro il 21 marzo di ogni anno all’Agenzia delle Entrate italiana i dati trasmessi riguarderanno l’anno fiscale precedente Dichiarazione precompilata per i frontalieri Una significativa semplificazione per i nuovi lavoratori frontalieri è stata introdotta con il nuovo accordo Italia-Svizzera: l’Agenzia delle Entrate predisporrà una dichiarazione precompilata per i frontalieri sulla base dei dati ricevuti dalle autorità fiscali svizzere il contribuente potrà accettarla o modificarla, ad esempio per far valere oneri detraibili Opportunità fiscali e smart workingImposta sostitutiva del 25% Un’importante opportunità introdotta dal Decreto Omnibus 2024 (DL 113/2024) è la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva del 25% sulle imposte pagate in Svizzera. Questa opzione potrebbe risultare vantaggiosa per molti frontalieri rispetto alla tassazione progressiva italiana standard, però è fondamentale valutare attentamente la propria situazione personale, considerando che tale regime non consente lo scomputo delle imposte pagate in Svizzera. Telelavoro senza perdere lo status di frontaliere Il Protocollo di modifica dell’Accordo sui frontalieri, firmato il 6 giugno 2024 dal ministro italiano Giorgetti e dalla consigliera federale svizzera Keller-Sutter, ha introdotto disposizioni favorevoli per lo smart working: i frontalieri possono lavorare da casa fino al 25% del loro tempo totale senza perdere lo status fiscale di frontaliere l’attività di telelavoro svolta dal domicilio nel Paese di residenza sarà considerata fiscalmente come effettuata nello Stato in cui si trova il datore di lavoro La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 97, L. 30 dicembre 2024 n. 207) ha introdotto una misura ponte che garantisce l’applicabilità di queste disposizioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore definitiva del Protocollo, che è ancora in attesa di completare l’iter di ratifica in entrambi i Paesi. Questa norma transitoria assicura che i lavoratori frontalieri possano beneficiare della soglia del 25% di telelavoro senza conseguenze sul loro status fiscale, anche prima della ratifica formale del Protocollo. Implicazioni pratiche per i lavoratori Il nuovo scenario fiscale richiede particolare attenzione da parte dei lavoratori frontalieri, che dovrebbero: valutare attentamente la convenienza tra tassazione ordinaria e imposta sostitutiva monitorare il limite del 25% di telelavoro per mantenere lo status di frontaliere verificare la correttezza dei dati nella dichiarazione precompilata che riceveranno dall’Agenzia delle Entrate considerare l’impatto fiscale complessivo nella pianificazione finanziaria personale Le modifiche introdotte rappresentano un cambiamento significativo nel panorama fiscale dei lavoratori transfrontalieri, che dovranno adattarsi a nuove procedure e calcoli fiscali.


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