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GRUPPO IVA: nessuna riduzione dei termini di accertamento


L’articolo 3 - Incentivi per la tracciabilita' dei pagamenti - del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, stabilisce che: “Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. [...]”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’Istanza di interpello n. 69 pubblicata in data 12 marzo 2024, specifica che la riduzione dei termini di accertamento, riconosciuta ai soggetti che “tracciano” tutti gli incassi e i pagamenti superiori all’importo di cinquecento euro, non si applica ai Gruppi IVA (costituiti ai sensi degli artt. 70-bis e ss. del D.P.R. 633/1972). Il D.M. 04 agosto 2016, su tale punto, specifica che, qualora ricorrano i presupposti legati alla tracciabilità dei pagamenti, è necessario che il possesso di tali requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si intende usufruire del beneficio. Al fine di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, occorre, inoltre, che le operazioni siano documentate mediante emissione di fatture elettroniche trasmesse mediante Sistema di Interscambio o memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. Nella suddetta Risposta all’Istanza di interpello, più precisamente, una società aderente al Gruppo IVA chiedeva di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento previsti dall’articolo 3 del DLgs. 127/2015, avendo utilizzato nel corso del periodo d’imposta 2022 solo mezzi tracciabili relativamente ai pagamenti e agli incassi di importo superiore ad euro cinquecento e avendo documentato le operazioni mediante fattura elettronica emessa tramite Sistema di Interscambio. Dalla stessa Istanza a interpello, però, emerge che generalmente il beneficio in esame è escluso per tutte le società partecipanti al Gruppo IVA. L’Agenzia delle Entrate, infatti, conferma che il Gruppo IVA è individuato come un soggetto passivo unico, nonostante sia costituito da più soggetti passivi IVA, inteso quali società partecipanti allo stesso. In particolare, le stesse società partecipanti, pur rimanendo giuridicamente indipendenti, perdono la propria individualità ai fini del tributo e, peraltro, le operazioni infragruppo non assumono rilevanza ai fini IVA. La mancanza della qualifica di soggetti passivi d’imposta da parte delle società aderenti al Gruppo IVA, quindi, è una motivazione che giustifica la posizione dell’Agenzia delle Entrate, in quanto si tratta di una condizione essenziale per l’agevolazione.  Si precisa, a tal riguardo, che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2018 ha affermato quanto segue: “a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES”. Infine, considerando che il Gruppo IVA non presenta la dichiarazione dei redditi (in cui riportare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza), è escluso a monte quanto previsto dall’articolo 3 del DLgs. n. 127 del 05 agosto 2015, in quanto risulterebbe in contrasto con quanto previsto dallo stesso Decreto Legislativo.    Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.


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