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Il Decreto Legge n. 189/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/8/16": principali effetti fiscali


Il Decreto Legge n. 189/2016 prevede agevolazioni per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24/8/16, ricompresi nei seguenti Comuni: Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ), Rocca Santa Maria (TE), Valle Castellana (TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE), Montorio al Vomano (TE), Accumoli (RI), Amatrice (RI), Antrodoco (RI), Borbona (RI), Borgo Velino (RI), Castel Sant'Angelo (RI), Cittareale (RI), Leonessa (RI), Micigliano (RI), Posta (RI), Amandola (FM), Acquasanta Terme (AP), Arquata del Tronto (AP), Comunanza (AP), Cossignano (AP), Force (AP), Montalto delle Marche (AP), Montedinove (AP), Montefortino (FM), Montegallo (AP), Montemonaco (AP), Palmiano (AP), Roccafluvione (AP), Rotella (AP), Venarotta (AP), Acquacanina (MC), Bolognola (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Cessapalombo (MC), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Gualdo (MC), Penna San Giovanni (MC), Pievebovigliana (MC), Pieve Torina (MC), San Ginesio (MC), Sant'Angelo in Pontano (MC), Sarnano (MC), Ussita (MC), Visso (MC), Arrone (TR), Cascia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Ferentillo (TR), Montefranco (TR), Monteleone di Spoleto (PG), Norcia (PG), Poggiodomo (PG), Polino (TR), Preci (PG), Sant'Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), Sellano (PG), Vallo di Nera (PG). Oltre ai finanziamenti agevolati finalizzati alla ricostruzione privata, sono previste altre misure agevolative, tra cui ad esempio un credito d'imposta destinato al beneficiario del finanziamento agevolato. Il credito d'imposta è fruibile solamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti, e le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta saranno meglio disciplinate con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono inoltre previsti contributi per altri tipi di spese, fino al 100% delle spese necessarie per far fronte a: interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro; oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei. È stato esteso l'art-bonus, cioè il credito di imposta del 65% dell'importo donato a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale, anche alle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dal 19 ottobre 2016 a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni colpiti dal terremoto, anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose e/o per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. I soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni interessati, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, possono fodere della detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi agli eventi sismici; non concorrono quindi alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap. Il decreto ha disposto per i soggetti che avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal terremoto, anche diversi da persone fisiche, aventi la sede legale o operativa del territorio dei comuni interessati, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2017; gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, dovranno essere effettuati entro il mese di ottobre 2017. I benefit non rientrano nel reddito da lavoro dipendente fino al 31/12/16; per benefit si intendono sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni interessati o concessi da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, fino all'anno di imposta 2017.Tali fabbricati sono, anche esenti da Imu e Tasi, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. È prevista anche una deroga al Codice Civile per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni interessati: le perdite relative all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, nell'esercizio in cui si realizzano e nei 4 periodi successivi non rilevano ai fini dell'applicazione degli artt. 2446, 2447 2482 bis, 2482 ter, 2484, 2445 duodecies C.C. (Riduzione del capitale per perdite Spa, Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, Riduzione del capitale per perdite Srl, Riduzione del capitale al disotto del minimo legale Srl, Scioglimento per riduzione del capitale al disotto del minimo legale delle società di capitali, Scioglimento della cooperativa per la perdita del capitale sociale).


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