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Sistema tessera sanitaria: scadenza del 31 luglio


Gli adempimenti del 2020 L'attuale normativa STS prevede che i soggetti interessati (in particolare i medici, i veterinari, farmacie, infermieri, ottici etc.) abbiano trasmesso entro il mese di gennaio 2021 (Decreto MEF 29.01.2021 - G.U. 31 del 6.2.2021 - invio dei dati del 2020 posticipato all'8.2.2021 con il D.M. MEF 29.1.2021) i dati relativi ai pazienti "privati" ed agli importi delle parcelle riscosse dai medesimi, ai fini dell'inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi precompilata delle spese sanitarie. Rammentiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le spese sanitarie (con eccezione di quelle sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle sostenute presso strutture pubbliche o da strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale) costituiscono onere detraibile unicamente se il pagamento risulti "tracciabile", con esclusione delle spese saldate in contanti (fatto salvo alcuni casi specifici, ad esempio il documento commerciale rilasciato dalla farmacia per acquisto di farmaci etc.); in merito siamo ad osservare che si reputa opportuno che l'operatore sanitario che emette la parcella/fattura annoti sulla stessa le modalità di pagamento, ad esempio "assegno", oppure "pos", oppure "bancomat", oppure "bonifico" etc. in modo da evitare che il contribuente debba poi allegare alla parcella/fattura copia del bonifico, oppure copia del tagliando pos etc.etc.; la stessa Agenzia delle Engtrate nella circola n. 7 del 25 giugno 2021 indica espressamente (pagina 52) che Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l'utilizzo di sistemi di pagamento "tracciabili" può essere attestato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. - In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati Questo per i dati relativi alle parcelle emesse e saldate nel 2020. Gli adempimenti 2021 La Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020 pubblica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020 che all'articolo 7 prescrive che la trasmissione dei dati avvenga entro il mese successivo alla data di emissione del documento fiscale, in pratica si aggiunge un adempimento MENSILE  anche nei confronti dei soggetti forfetari, minimi e dei contribuenti trimestrali. Successivamente il Decreto del MEF 29.1.2021 su G.U. 31 del 06.02.2021 ha previsto l'invio dei dati in forma semestrale, con le seguenti scadenze 31 luglio 2021* > Invio dei dati del 1° semestre 2021 31 gennaio 2022 > Invio dei dati del 2° semestre 2021 *il 31 luglio 2021 cade di sabato, per cui l'adempimento potrà essere assolto entro il 2 agosto Nell'ottica della più volte ribadita volontà di procedere ad una semplificazione degli adempimenti, dal 2022 invio mensile (entro il mese successivo a quello di emissione del documento fiscale) Rammentiamo che il paziente può manifestare verbalmente  - ad esempio al medico - l'opposizione alla trasmissione dei dati al STS e che tale opposizione deve risultare dal documento fiscale (esempio di dicitura da inserire: il paziente dichiara di opporsi alla trasmissione dei dati al STS),  in presenza di tale opposizione annotata sul documento fiscale il contribuente non dovrà trasmettere alcun dato al STS, ferma restando per il paziente la possibilità di inserire le spese negli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate "E' comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge." Il cittadino può comunque, entro il mese di febbraio, manifestare l'opposizione alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate  di uno o più documenti da parte del STS (funzione di Consultazione sul sistema tessera sanitaria) Link al sito SISTEMA TESSERA SANITARIA articoli correlati Nuovi soggetti all'obbligo di invio dei dati Semplificazione non per il sistema tessera sanitaria


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