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Super e Iper ammortamento: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate


La Legge di Bilancio 2017 ha esteso il periodo di validità dell'agevolazione relativa al super ammortamento del 40% (tranne che per alcuni tipi di veicolo a motore) al 31 dicembre 2017 (oppure al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni) e ha introdotto l'iper ammortamento, che consiste nella possibilità di maggiorare del 150% il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017), a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 (oppure fino al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni). La circolare n. 8 del 7 aprile 2017 dell'Agenzia Entrate ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sull'applicazione delle predette agevolazioni. In primo luogo, l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che se un bene "iper-ammortizzabile" viene acquisito assieme al software, tutto il corrispettivo (compreso quello del software) può beneficiare della maggiorazione del 150%. L'orientamento è in linea con quanto previsto dall'elenco dell'allegato B della Legge di Bilancio 2017 (l. n. 232 del 11/12/2016) che comprende software indipendenti e quindi non necessari al funzionamento del bene. Un'altra precisazione riguarda l'ambito temporale di applicazione dell'iperammortamento; l'Agenzia Entrate ha stabilito che un bene materiale strumentale nuovo, del tipo previsto dall'allegato A e consegnato nel 2016, non può beneficiare dell'iperammortamento (che comporta, come già detto, l'aumento del 150% del costo di acquisto) perché l'investimento in questione è stato sostenuto al di fuori del periodo di vigenza di questa agevolazione e dunque può beneficiare solo di quella del 40%. Per imputare gli investimenti al periodo di validità dell'agevolazione è necessario rispettare il principio di competenza previsto dall'art. 109, c. 1-2 del TUIR. Inoltre, se un bene che è stato acquisito nel 2016, ma è entrato in funzione ed è stato interconnesso al sistema aziendale nel 2017, può usufruire solo del superammortamento, a partire dal periodo d'imposta di entrata in funzione del bene (2017). Poiché si applica solo il superammortamento, l'interconnessione non assume rilevanza (requisito previsto invece per l'iperammortamento). Un altro punto affrontato dalla circolare è l'applicabilità dell'iperammortamento agli esercenti arti e professioni. L'Agenzia Entrate ritiene che l'agevolazione non si applichi a questa categoria di soggetti, ma ai soli titolari di reddito d'impresa. A sostegno di questa motivazione vengono richiamati il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 1 c. 11 della Legge di Bilancio 2017 ("Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione"), il contenuto dell'allegato A (elencazione dei "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»") e la tipologia di beni agevolabili. Viene chiarita anche la questione dell'applicabilità del super ammortamento del 40 % ad un bene immateriale incluso dall'allegato B della Legge di Bilancio, acquisito nel 2017 ed abbinato ad un altro bene, già acquistato anni prima, ma compreso nell'allegato A. L'Agenzia Entrate ha spiegato che l'agevolazione è diretta a chi può usufruire della maggiorazione del 150%. Dunque il bene immateriale viene riferito al "soggetto" che beneficia dell'iperammortamento e non ad uno specifico bene materiale. Questa relazione è avvalorata anche da quanto indicato nella relazione di accompagnamento alla Legge di Bilancio. Quindi il software che fa parte delle categorie citate nell'allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% ma è necessario che l'impresa abbia diritto all'agevolazione dell'iper ammortamento (150%), indipendentemente dalla circostanza che il bene immateriale non sia specificamente riferibile al bene materiale agevolato. Infine, l'Agenzia Entrate chiarisce le caratteristiche che deve avere un bene perché sia considerato "interconnesso" ai fini dell'iperammortamento. A tal fine, il bene deve scambiare informazioni con sistemi interni (ad esempio sistemi gestionali, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, sistemi di pianificazione, monitoraggio e controllo, anche in remoto, altre macchine dello stabilimento..) e/o esterni (fornitori, clienti, collaboratori nella progettazione e sviluppo, altri stabilimenti di produzione ecc.) attraverso un collegamento fondato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e considerate come standard internazionali (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.). Inoltre il bene deve essere identificabile in modo univoco, allo scopo di poter individuare l'origine delle informazioni. Il mezzo di identificazione deve essere uno standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuto (ad esempio l'indirizzo IP).


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