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Terremoto Centro Italia del 24 Agosto 2016. Sospensione termini fiscali e non: scheda pratica


Dopo il decreto ministeriale di quest'estate che ha sancito un primo differimento del termine di pagamento delle tasse per i residenti nei Comuni coinvolti dal terremoto del 24/8/2016, è ora intervenuta una disposizione di legge che ha precisato meglio le sospensioni, diversificandole.In pratica per i soggetti che risiedono nei Comuni coinvolti, elencati dal nuovo decreto legge 189/2016, vengono previste sospensioni in moltissimi ambiti, dal pagamento di tasse, bollette, rate di mutui, fino alla sospensione dei processi, delle scadenze di cambiali ed assegni, etc. Introdotte anche detassazioni relative ai fabbricati colpiti. Vediamo in breve le disposizioni di interesse del consumatore. DETASSAZIONE CONTRIBUTI, INDENNIZZI, RISARCIMENTI Sugli eventuali indennizzi, contributi, risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno sede o unità locale in uno dei Comuni colpiti (1), di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione, NON concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e di quelle su quella regionale sulle attività produttive (irpef e irap). DETASSAZIONE FABBRICATI INAGIBILI Esenzione Irpef I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal terremoto (1) distrutti o dichiarati inagibili -totalmente o parzialmente- in ordinanze di sgombero adottate entro il 28/2/2017, NON concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell'irpef (per le persone fisiche) e dell'ires (per le società), fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità e comunque fino all'anno di imposta 2017. Esenzione IMU e TASI Gli stessi fabbricati sono esenti anche dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata del 16/12/2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità del fabbricato ma comunque non oltre il 31/12/2020. Per poter fruire di questa esenzione il contribuente deve inviare al Comune una dichiarazione di distruzione o inagibilità entro il 28/2/2017. SOSPENSIONE NOTIFICA CARTELLE E PROCEDURE ESECUTIVE Per i residenti nei Comuni coinvolti dal terremoto (1) sono sospesi fino a fine anno (31/12/2016) tutti i termini per la notifica delle cartelle esattoriali, quelli per la riscossione degli avvisi di accertamento esecutivi (ex art.29 Dl 70/2010). Sono sospese fino al 31/12/2016 anche tutte le attività esecutive degli agenti della riscossione (pignoramenti, fermi amministrativi, iscrizioni di ipoteca, etc.) e -per contro- i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari (compresi quelli degli enti locali e delle Regioni). SOSPENSIONE PROVVEDIMENTI DI SFRATTO Per i residenti nei Comuni coinvolti dal terremoto (1) sono sospesi fino al 31/12/2016 anche tutti i provvedimenti di rilascio per finita locazione (sfratto) di immobili pubblici e privati, a qualsiasi uso adibiti (abitativo e non). SOSPENSIONE PAGAMENTO RATE DI MUTUI E FINANZIAMENTI Per i residenti nei Comuni coinvolti dal terremoto (1) è sospeso fino al 31/12/2016 il termine di pagamento delle rate di mutui e finanziamenti di qualsiasi genere erogati da Banche, finanziarie e dalla Cassa depositi e prestiti. Stessa cosa per i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria (leasing) che hanno per oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente. Questa misura riguarda più che altro le aziende, e infatti coinvolge anche leasing inerenti fabbricati strumentali per l'attività imprenditoriale, commerciale, agricola e professionale. Da aggiungere che il decreto ha sancito che l'evento del 24/8 è da considerarsi, per i residenti nei Comuni coinvolti, causa di forza maggiore ai fini dell'applicazione delle normative bancarie e segnalazione alla Centrale dei rischi, riguardo al concetto di inadempimento (ex 1218 codice civile). SOSPENSIONE PAGAMENTO BOLLETTE Per le utenze situate nei Comuni coinvolti (1), relativamente ai settori energia elettrica, acqua e gas, la competente Autorità dovrà disporre una sospensione dei termini di pagamento delle bollette con proroga fino a massimo 6 mesi a partire dal 24/8/2016, per le fatture emesse e/o da emettere nello stesso periodo, sia per i clienti del mercato vincolato che per quelli del mercato libero. Per le stesse fatture dovranno essere previste modalità di rateizzazione, una volta scaduta la sospensione, con applicazioni di agevolazioni -tariffarie e non- a favore delle utenze colpite dal terremoto. I provvedimenti dell'Autorità (AEEGSI) dovranno arrivare entro la metà di Febbraio 2017. SOSPENSIONE PAGAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA Nei Comuni coinvolti (1) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione che scadono tra il 24 Agosto 2016 e il 30 Settembre 2017. Tali versamenti possono essere fatti entro il 30 Ottobre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi o in un'unica soluzione o applicando una rateizzazione di massimo 18 rate mensili di pari importo a decorrere appunto dal mese di Ottobre 2017. Eventuali pagamenti già fatti entro le scadenze naturali o comunque prima di tale data non vengono rimborsati. SOSPENSIONE PAGAMENTI TASSE Nei Comuni coinvolti dal terremoto (1) sono sospesi fino al 31/12/2016: bolli sulle istanze presentate agli uffici pubblici (non sono dovuti fino al 31/12/2016); i versamenti dei contributi di bonifica che gravano su immobili agricoli ed extragricoli, esclusi quelli per il servizio irriguo; il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici. Differito al 30 Settembre 2017 anche il termine che era stato fissato al 20 Dicembre 2016 per i pagamenti delle tasse, inclusi quelli derivanti da cartelle esattoriali oppure da avvisi di accertamento esecutivi (ex art.29 Dl 78/2010), scaduti e/o scadenti nel periodo tra il 24 Agosto 2016 e il 16 Dicembre 2016. Devono invece essere pagate normalmente, poiché non beneficiate dalla sospensione, le ritenute dovute dai sostituti di imposta (come i datori di lavoro). Il versamento differito va effettuato in un'unica soluzione senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione. Eventuali somme già versate non possono essere rimborsate. Si veda per approfondimenti l'articolo Terremotati Centro Italia: sospesi i pagamenti delle tasse fino al 30 Settembre 2017. Differiti anche molti versamenti che riguardano l'attività di impresa. Si veda per i dettagli l'art.48 del Decreto Legge. SOSPENSIONE CAMBIALI ASSEGNI E ATTI ESECUTIVI Per i residenti nei comuni coinvolti (1) sono anche sospesi i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo tra il 24/8/2016 e il 31/5/2017 relativi a cambiali (tratte e pagherò) e assegni, nonché a qualsiasi atto avente forza esecutiva. La sospensione vale anche in via di regresso o di garanzia, e salvo ovviamente che il debitore decida comunque di pagare. SOSPENSIONE DEI PROCESSI, DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE, DI ADEMPIMENTO CONTRATTUALE, DI PRESENTAZIONE RICORSI I processi civili e amministrativi pendenti al 24/8/2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni coinvolti (1) sono sospesi fino al 31 Maggio 2017. Fanno eccezione le cause di competenza del tribunale dei minorenni, quelle relative agli alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di esecuzione provvisoria in appello (ex art. 283 cpc) ed in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Sospesi dal 24/8/2016 al 31/5/2017 anche tutti i termini processuali, legali, convenzionali (che derivano quindi da accordi privati) che comportano prescrizioni, decadenze, azioni ed eccezioni, compresi i termini per gli adempimenti contrattuali. Per gli stessi soggetti (si parla sempre di residenti o aventi sede operativa nei Comuni coinvolti) sono sospesi i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, etc. Per i dettagli si veda l'art.49 del Decreto Legge, anche relativamente alle sospensioni dei processi penali. (1) Comuni coinvolti nel terremoto del 24/8/2016 REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).  REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).  REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).  REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).  RIFERIMENTI NORMATIVI Dl 189/2016 pubblicato sulla GU del 18/10/2016, artt.dal 46 al 49. di Rita Sabelli Fonte: http://www.aduc.it


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