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DIRITTO SOCIETARIO - PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA UE - CODIFICATE LE NORME ESISTENTI - ABROGATE SEI PRECEDENTI DIRETTIVE


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 169/46 del 30 giugno 2017, la Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo ad alcuni aspetti di diritto societario. Tale direttiva è stata adottata con il fine di riordinare un quadro frammentato che rende difficile l'individuazione di diritti e obblighi, il Parlamento europeo e il Consiglio. Non esistendo un diritto societario europeo codificato, gli Stati membri continuano ad applicare norme societarie proprie, modificandole di tanto in tanto per conformarsi alle direttive e ai regolamenti dell'Unione. Gli sforzi attualmente profusi per la creazione di un diritto societario e un quadro in materia di governo societario moderni ed efficienti per le imprese, gli investitori e i lavoratori europei, intendono migliorare il contesto imprenditoriale all'interno dell'Unione. Un quadro efficace in materia di governo societario crea un ambiente imprenditoriale positivo nel mercato interno in tutta l'UE. L'obiettivo dell'armonizzazione del diritto societario è promuovere la realizzazione della libertà di stabilimento (Titolo IV, Capo 2,Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea -TFUE) e attuare il diritto fondamentale di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vale a dire la libertà d'impresa nei limiti previsti dall'articolo 17 della Carta (diritto di proprietà). L'articolo 49, secondo comma, TFUE garantisce il diritto di accedere alle attività autonome e di esercitare tali attività, nonché di costituire e gestire imprese e in particolare società. Le norme dell'Unione in questo settore hanno lo scopo di consentire alle imprese di stabilirsi in qualunque parte dell'Unione, usufruendo della libera circolazione di persone, servizi e capitali, di fornire protezione agli azionisti e alle altre parti che hanno interessi particolari nelle società, di aumentare la competitività delle imprese e di incoraggiare le imprese a instaurare una cooperazione transfrontaliera. Poiché il mercato interno implica la creazione di società di dimensioni europee, le imprese devono poter operare in tutta l'Unione secondo un quadro giuridico uniforme. Il testo delle direttiva (UE) 2017/1132, che codifica le norme esistenti, abroga le direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE. Tra gli elementi di forza del nuovo testo, le articolate regole sulla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro, le disposizioni sulle fusioni delle società per azioni, le fusioni transfrontaliere delle società di capitali, le scissioni delle società per azioni. La direttiva è composta di tre Titoli. 1) Il Titolo I (artt. 1 e ss.) - composto di quattro Capi - è dedicato alle "Norme generali sullo stabilimento e sul funzionamento delle società di capitali". Per quanto riguarda le informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo, la direttiva dispone che "In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico" (art. 10). Centrale il sistema di interconnessione del registro centrale, del registro del commercio e del registro delle imprese, attraverso una piattaforma centrale europea e il via a punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri (artt. 13 e ss.). In ciascuno Stato membro è costituito un fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese per ogni società iscritta. Gli Stati membri provvedono a che le società dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese istituito in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2 («sistema di interconnessione dei registri»). Detto identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione (art. 16). Il Capo IV (art. 44 e ss.) è dedicato alla "Salvaguardia e modificazione del capitale" Per la costituzione della società o per il conseguimento dell'autorizzazione a iniziare la propria attività, le legislazioni degli Stati membri prescrivono la sottoscrizione di un capitale minimo che non può essere fissato a un importo inferiore a 25 000 EUR (art. 45). 2) Il Titolo II (artt. 87 e ss.) - composto di tre Capi - è interamente dedicato alle "Fusioni e alle scissioni di società di capitali", con garanzie per la tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione che "è disciplinata conformemente alla direttiva 2001/23/CE". Una norma ad hoc è dedicata alla redazione di atti pubblici da utilizzare in tutti i casi in cui la legislazione di uno Stato membro non preveda per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo. All'art. 102, comma 1, si stabilisce, infatti, che "Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico". Nel successivo comma 2, si stabilisce che "Il notaio o l'autorità competente a redigere l'atto pubblico verificano e certificano l'esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società per la quale esplicano la propria funzione di notaio o autorità competente, nonché del progetto di fusione". Il Capo II (artt. 118 e ss.) è dedicato alle "Fusioni transfrontaliere di società di capitali", costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi («fusioni transfrontaliere»). Il Capo III (artt. 135 e ss.) è dedicato alle "Scissioni di società per azioni". 3) Il Titolo III (artt. 161 e ss.) è dedicato alle "Disposizioni finali" Articolo 162 (Relazione, dialogo periodico sul sistema di interconnessione dei registri e riesame) si stabilisce che, entro l'8 giugno 2022, la Commissione dovrà pubblicare una relazione sul funzionamento del sistema di interconnessione dei registri, esaminando in particolare il suo funzionamento tecnico e gli aspetti finanziari. Tale relazione potrà essere corredata, se opportuno, di proposte di modifica della presente direttiva relative al sistema di interconnessione. Per scaricare il testo della direttiva 2017/1132 clicca qui. Fonte: http://www.tuttocamere.it


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