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LE NUOVE SCADENZE DEI VERSAMENTI RATEALI DELLE IMPOSTE


La proroga dei versamenti delle imposte per i titolari di reddito d'impresa, decretata con Dpcm del 20 luglio 2017, ha stabilito che entro il 20 luglio 2017 potevano essere effettuati i versamenti senza alcuna maggiorazione, e che dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017 possono essere effettuati i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. Il MEF, con comunicato stampa del 26 agosto, ha reso noto che la proroga opera anche per i lavoratori autonomi e da un punto di vista oggettivo riguarda anche i versamenti relativi al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dell'IRAP, delle imposte sostitutive (es. contribuenti "minimi" e "forfetari", cedolare secca), dell'IVIE e dell'IVAFE, al saldo per il 2016 e al primo acconto per il 2017 dei contributi INPS degli artigiani e commercianti, per il reddito eccedente il minimale, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, all'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata (se non soggetti a ritenuta), al saldo per il 2016 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito IRPEF superiore ai 300.000 euro, al saldo IVA per il 2016, se è stato differito rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo 2017, all'IVA per l'adeguamento 2016 agli studi di settore. Nel caso in cui si sia optato per la rateizzazione degli importi da versare, il termine di versamento del saldo o del primo acconto è differito al 20 luglio o al 21 agosto (con la maggiorazione dello 0,4%), le rate successive alla prima, per i titolari di partita IVA, scadranno invece il giorno 16 di ciascun mese. Per i contribuenti senza partita IVA, invece, scadranno alla fine di ciascun mese. L'ultimo versamento rateale deve essere effettuato entro novembre 2017 e quindi il contribuente che vuole rateizzare i versamenti rientranti nella proroga, deve rimodulare la rateazione riducendo il numero delle rate e considerando come momento di inizio della rateazione, il termine prorogato. Un contribuente titolare di reddito d'impresa che versa la prima rata il 21 agosto 2017, se è titolare di partita IVA, deve quindi versare la seconda rata entro il 18 settembre (poiché il giorno 16 cade di sabato), mentre se non è titolare di partita IVA la seconda rata scade il 31 agosto.   Vi è la possibilità per i contribuenti che, pur rientrando nell'ambito applicativo della proroga, non intendono avvalersene, di seguire le scadenze originarie di versamento delle rate rinunciando alla proroga e iniziando a rateizzare dal 31 luglio i versamenti maggiorati con lo 0,4%.


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