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SOLO POSTE ITALIANE PUò PROCEDERE ALL'INVIO DELLE NOTIFICHE TRAMITE RACCOMANDA - ORDINANZA DELLA CASSAZIONE


Le notificazioni effettuate tramite servizi privati di posta sono affette da nullità posto che le relative attestazioni redatte dagli incaricati non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. n. 261 del 22 luglio 1999 ricollega alla funzione di «fornitore del servizio universale» di Poste Italiane. Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. I Civile con l'ordinanza n. 13870/17 depositata il 1° giugno 2017. L'art. 97, comma 2, L.Fall. (nel testo, qui da applicarsi, anteriore alle modifiche introdotte nel 2012), là dove prescrive che la comunicazione in questione sia data «a mezzo raccomandata con avviso ricevimento», fa implicito riferimento al disposto dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261/1999. Fornitore del servizio universale, come disposto dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 261/1999 è l'Ente Poste. Ricordiamo, infatti, che l'art. 4 (rubricato "Servizi affidati in esclusiva") del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), come sostituito dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 58 del 31 marzo 2011 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità), stabilisce che "Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". La vicenda. Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione di un credito al passivo del fallimento, ritenendo che tale opposizione sia stata proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo, eseguita dal Curatore mediante posta privata nei confronti della opponente. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per Cassazione per quattro motivi. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice di merito, nella verifica in ordine alla decorrenza iniziale del termine per proporre opposizione, abbia erroneamente omesso di considerare che la comunicazione nella specie eseguita dal Curatore è nulla o inesistente, in quanto trasmessa per il tramite di organismo diverso dal «fornitore del servizio universale», ovvero da Poste Italiane, che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale a norma degli artt.1 e 4 D.Lgs. n. 261/1999. Denunzia quindi la violazione di tali norme e dell'art. 97 comma 2. L.Fall. che ad esse fa indirettamente rinvio. Per scaricare il testo della sentenza n. 13870/2017 clicca qui. Fonte: http://www.tuttocamere.it


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