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VALIDA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA ANCHE SENZA LA COMPILAZIONE DELLA RELATA SULLA COPIA DEL DESTINATARIO


L’opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento va proposta davanti al giudice tributario.   Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6155 del 05.03.2021 sono state decise due questioni: la prima relativa alla notifica della cartella di pagamento e la seconda relativa alla competenza a decidere sulla opposizione agli atti esecutivi quando viene contestata la validità della notifica dell’atto prodromico al pignoramento.   Nel caso di specie la Commissione regionale aveva ritenuto affetta da nullità insanabile la notifica delle cartelle, ai sensi dell'art. 160, cod. proc. civ., a causa del fatto che nella copia della cartella consegnata dal concessionario della riscossione alla società appellante non era indicata la data della consegna. L'Agenzia ha proposto ricorso la cassazione avverso la sentenza della CTR. La Corte di Cassazione con la predetta ordinanza ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto la declaratoria, da parte della CTR, della nullità insanabile della notifica eseguita direttamente dal concessionario della riscossione mediante consegna della cartella al destinatario (o ad altro soggetto addetto all'azienda), collide con il principio di diritto stabilito dalla stessa Sezione tributaria (Cass. Sez. 5, Sentenza 04/07/2014, n. 15327), cui viene data continuità, per il quale: «L'omessa apposizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della relazione di notificazione anche sulla copia consegnata al destinatario, integra, in mancanza di contestazioni circa l'effettuazione della notificazione come indicata nella detta relazione, una mera irregolarità, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e non difettando un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare a conoscenza dell'interessato la "vocatio in ius" per il tramite indefettibile dell'ufficiale giudiziario.» (conformi: nn. 2527/2006, 4993/2008, 8245/2019 in motivazione). Veniva poi censurata da parte dell’altro soggetto coinvolto, Equitalia, la sentenza impugnata per avere affermato la giurisdizione tributaria sebbene la causa abbia ad oggetto atti esecutivi, ossia atti di espropriazione forzata, devoluti alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice dell'esecuzione. La Cassazione ha ritenuto tale motivo non fondato, ravvisando la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, conformemente al consolidato indirizzo di legittimità, affermato da Cass. Sez. U.05/06/2017, n. 13913 (e in precedenza da Cass. Sez. U. 05/07/2011, n. 14667; conf.: Cass. 11/05/2018, n. 11481; 28/06/2018, n. 17126), per il quale: «In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.»   Per il testo integrale clicca qui.


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